Articolo 1. Rete Comuni Solidali
E’ istituita a tempo indeterminato l’Associazione denominata Rete dei Comuni Solidali - Comuni della Terra per il Mondo - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale siglabile “Recosol O.n.l.u.s.”
L’associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1967.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità e gli obiettivi specificati nel presente statuto.
Articolo 2. Le ragioni della scelta
Recosol pone a proprio fondamento lo sviluppo delle opportunità di una vita degna per le persone dei Paesi più poveri, attraverso il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche, perseguito grazie al reciproco aiuto ed allo scambio di conoscenza fra cittadini di Paesi diversi.
Le differenze di sesso, età, religione, condizione sociale presenti nelle nostre comunità trovano una sintesi nella struttura del Comune; esso rappresenta per ogni cittadino un luogo di riferimento sia per le esigenze della vita di tutti i giorni sia come promotore di stimoli culturali ed informativi che superano le mere esigenze quotidiane. Esso è sede di elaborazione di una grande quantità di progetti, anche non strettamente legati al proprio territorio.
E’ necessario promuovere un cambiamento di ruolo delle amministrazioni comunali, alle quali questa associazione si rivolge, perché assumano con costanza le problematiche di comunità talvolta geograficamente lontane, ma in continua interazione con noi.
Recosol si adopera affinché il contatto con realtà lontane e lo sforzo per il loro sviluppo divenga un apporto positivo ed arricchente per le comunità locali che costituiscono l'associazione; un nuovo impegno che ci aiuti anche a ridimensionare i problemi della nostra quotidianità.
Attraverso il Comune, ad ogni cittadino deve essere offerta la possibilità di far convergere la propria esperienza, le energie, l’intelligenza, la capacità di progettare, di fare e di amministrare rendendole disponibili alle comunità dei paesi poveri con l’obiettivo di contribuire all’innalzamento della qualità di vita.
Ogni Comune può divenire cinghia di trasmissione fra le risorse umane e materiali esistenti sul proprio territorio ed i popoli che ne hanno bisogno, coinvolgendo persone, istituzioni e soggetti economici sulla base delle relative esperienze, professionalità, disponibilità.
Recosol si propone perciò come strumento organizzato di stimolo alle comunità ed alle loro amministrazioni comunali a farsi carico degli obiettivi di solidarietà attraverso corrette relazioni culturali, azioni informative e divulgative, gestione di progetti di sviluppo.
Recosol, nell’associare prioritariamente comuni di dimensioni medio-piccole, realizza una via in grado di dare concretezza a progetti di solidarietà che essi avrebbero difficoltà ad affrontare e gestire singolarmente.
Articolo 3. Obiettivi e finalità
L’associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad
Associazioni Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’associazione si impegna per:
- essere di stimolo verso gli amministratori dei comuni, affinché rivolgano l’attenzione a nuovi orizzonti di solidarietà e mutuo soccorso nei confronti di chi ha difficoltà ad avviare uno sviluppo economico e sociale;
- mettere in relazione fra di loro i comuni che aderiscono al progetto per dare continuità e forza alle iniziative solidali rivolte ai paesi poveri del mondo;
- favorire scambi della “cultura materiale” (arte, competenze, prodotti e tradizioni) tipica di ognuno rendendola disponibile come motore di sviluppo;
- promuovere e gestire attorno agli scopi sociali il collegamento con enti ed organismi diversi (Regioni, Governo, UE, altri organismi nazionali o internazionali);
- sostenere e diffondere quei valori etici e di giustizia sociale, oggi negati in molti paesi e necessari a garantire i diritti fondamentali delle persone;
- riconoscere come una ricchezza e non un motivo di contrasto le differenze di costume, di vita e religiose, attraverso azioni di divulgazione e conoscenza delle culture;
- valorizzare le attività ed i progetti che possono affermare una cultura di pace e di solidarietà, sostenendo la non violenza ed il rifiuto della guerra quale mezzo dei paesi ricchi per sottomettere quelli poveri;
- favorire modi di sviluppo non aggressivi per il pianeta.
Articolo 4. Attività e progetti
Recosol intende operare concretamente verso i paesi più poveri con progetti di sviluppo per i quali assume l’impegno di:
- partire dalle esigenze dei soggetti destinatari,
- proporsi obiettivi definiti, raggiungibili e valutabili dagli effetti prodotti;
- adottare modi decisionali che assicurino la partecipazione dei beneficiari.
Per adeguare le forme di cooperazione alla crescente domanda di partecipazione degli attori locali, Recosol pone a fondamento della propria azione alcuni criteri di riferimento:
COSA: progetti chiari con interventi anche piccoli, ma le cui dimensioni siano proporzionali agli offerenti e mirati alle reali condizioni di vita delle popolazioni.
DOVE: interventi in luoghi ed a favore di persone o comunità che si abbia la possibilità di conoscere e con le quali avviare un rapporto che duri nel tempo oltre il progetto.
COME: mantenendo trasparenza totale sull’impiego delle risorse e limitando all’essenziale la propria struttura, adottando modi di realizzazione snelli con limitati passaggi di mano delle risorse disponibili, dando garanzia che l’offerta di ognuno giunga a destinazione; privilegiando l’utilizzo delle competenze disponibili nelle comunità offerenti.
Recosol promuove momenti di informazione e di studio per favorire la crescita di una sensibilità collettiva verso i popoli del mondo.
Recosol afferma l’utilità della conoscenza diretta delle realtà con le quali si opera. Per questo si propone anche la promozione e l’organizzazione di viaggi che realizzino un turismo responsabile e solidale, anche al fine di coinvolgere una più ampia fascia di cittadini nei suoi progetti.
Comuni Capofila
I Comuni che si raggruppano facendo riferimento ad un Comune capofila potranno sviluppare progetti ed iniziative di solidarietà in modo aggregato sotto l’egida di Recosol, pur mantenendo piena autonomia rispetto ai singoli progetti.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e comunque in via non prevalente
Articolo 5. Soci
I soci si distinguono in:
- soci ordinari
- soci sostenitori
A Recosol possono aderire come soci ordinari Comuni, associazioni di Comuni, Comunità montane e Province che si riconoscono nello Statuto.
Possono aderire come soci sostenitori altre organizzazioni che operino o abbiano interesse ad operare nei settori della solidarietà internazionale e che siano in grado di “fare sistema” con i Comuni: le Regioni, le Università o altri enti, associazioni, istituzioni, pubbliche o private, italiane o di altri Paesi.
L’adesione di Comuni o istituzioni beneficiarie di interventi è un obiettivo perseguito per migliorare lo scambio fra culture ed avere nuovi apporti nelle scelte dell’associazione.
E’ moralmente vincolante, per gli associati, destinare una parte del proprio bilancio ad interventi di solidarietà (secondo quanto previsto dall’art. 19 della L. 68 09/03/93), proponendo ed aderendo a iniziative comuni che permettano di lavorare in modo sinergico su progetti specifici.
Per avviare e sostenere i contatti ed i progetti di Recosol ogni socio contribuirà mettendo a disposizione per gli scopi sociali i servizi di cui dispone.
Gli aderenti si impegnano inoltre a promuovere sul territorio e nelle loro aree d’azione una cultura di pace e solidarietà attraverso manifestazioni che coinvolgano la popolazione in genere ed in particolare le scuole.
Articolo 6. Diritti e obblighi sei soci
- Tutti i soci ordinari hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
- I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle generalità.
- I soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa così come determinata dagli Organi competenti
- Tra i soci ordinari vige una disciplina uniforme del rapporto associativo volto a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
- Il socio che intende recedere dall’associazione deve comunicare la sua decisione entro e non oltre il 1° febbraio dell’anno in corso. In difetto dovrà versare comunque la quota annuale.
- Viene radiato o sospeso il socio che, per insindacabile giudizio dall’ assemblea dei soci per qualsiasi motivo si renda indegno all’appartenenza dell’associazione o trasgredisca alle norme sociali.
- Il socio radiato o sospeso non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata, così come il socio sospeso non ha diritto di voto in caso di assemblea
Articolo 7. Sede ed organi sociali
La sede di Recosol è stabilita in Carmagnola, Piazza Manzoni, presso il Palazzo comunale.
Sono organi dell’associazione:
- L’Assemblea dei soci
- Il Gruppo di Coordinamento
- Il Responsabile del Gruppo di Coordinamento
- I referenti di zona o di settore
- Il Collegio dei revisori dei conti.
Articolo 8. L’Assemblea
Recosol ha nell’assemblea il suo organo sovrano.
Hanno diritto a partecipare alle assemblee sia ordinarie sia straordinarie tutti i soci ordinari e sostenitori .
Ha diritto di voto ogni socio ordinario purché in regola con le quote sociali per l’anno in corso, avendo a disposizione un voto.
La titolarità dell’associazione e del diritto di voto risiede nella persona che ricopre la carica più alta di ogni organismo associato al momento dello svolgimento dell’assemblea, ossia il Sindaco o Presidente pro-tempore dell’Ente associato o loro delegati.
E’ ammessa la partecipazione all’assemblea per delega scritta con diritto di voto. La stessa persona può detenere un massimo di 10 voti escluso il proprio.
I soci sostenitori non hanno diritto di voto
L’assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di aprile per adempiere i compiti di cui all’art. 8.
L’assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sessione ordinaria come in sessione straordinaria, dagli organi statutari o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.
L’assemblea si terrà in Italia presso un Comune associato.
L'assemblea è convocata dall' organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assem¬blea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccoman¬data con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultan¬te dal libro dei soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichia¬razione di ricevuta inviata con. lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro dei soci
Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.
L’ordine del giorno è stabilito dal Gruppo di Coordinamento tenendo conto delle richieste pervenute dai soci.
In apertura, tre delegati provvederanno alla verifica poteri dei presenti (diritto di voto, presidenza).
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
E’ chiamato a presiedere l’assemblea il Sindaco del Comune ospitante il quale può proporre a presiedere un altro delegato.
I verbali dell’assemblea sono redatti in qualità di segretario da un membro del Gruppo di Coordinamento.
L’assemblea delibera in prima e seconda convocazione con maggioranza della metà più uno dei voti presenti; in caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta; in terza istanza chi presiede dispone di due voti.
L’assemblea vota per alzata di mano; la conta formale dei voti può essere richiesta da ognuno degli aventi diritto di voto.
L'Assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell’associazione , nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.
Le deliberazioni assunte in conformità con lo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.
Nei casi in cui quando lo richiedano un numero di soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti nel libro soci,l’assemblea ordinaria può avvenire mediante consenso espresso per iscritto.
Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio dei revisori dei conti, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo all’associazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento all’associazione sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene all’associazione il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.
Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e al Collegio dei revisori dei conti, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:
- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto;
- le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti:
- le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.
I documenti pervenuti all’associazione e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.
Articolo 9. Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
- in sessione ordinaria:
definire gli indirizzi e le politiche dell’associazione individuando impegni e strategie;
discutere, deliberare e approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo
eleggere o confermare gli organi statutari;
fissare le quote annuali di adesione;
deliberare in merito alla sospensione/radiazione del socio;
- in sessione straordinaria:
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
deliberare sulla modifica della sede dell’associazione;
deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
deliberare sulla fusione con altre associazioni;
deliberare sulla apertura o soppressioni di sedi secondarie;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto al suo esame dagli organi statutari o dai richiedenti la sessione straordinaria.
Le modifiche al presente Statuto e le decisioni in merito a scioglimento e fusione dell’associazione dovranno essere deliberate con maggioranza di tre quarti dell’assemblea.
Articolo 10. Il Gruppo di Coordinamento ed il suo Responsabile
Il Gruppo di Coordinamento è composto da 5 persone e viene eletto dall'assemblea dei soci ogni tre anni.
Il Gruppo è incaricato di:
- attuare le direttive e le strategie stabilite dell’assemblea;
- promuovere le iniziative di sviluppo dell’associazione;
- rappresentare l’associazione nelle sedi pubbliche e presso le istituzioni;
- attuare la gestione ordinaria dell’associazione assumendo le iniziative del caso;
- gestire le risorse economiche dell’associazione;
- deliberare gli atti di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedenti l’ordinaria amministrazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
Il Gruppo individuerà fra i propri membri il Responsabile che verrà sottoposto a conferma ogni anno dall’assemblea ordinaria.
Il Responsabile è il legale rappresentante dell'associazione e potrà compiere nel nome di questa tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Gruppo di Coordinamento adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
Le adunanze sono presiedute dal Responsabile del Gruppo di Coordinamento ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal componente designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età.
Il Gruppo di Coordinamento può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.
Per la validità delle deliberazioni del Gruppo di Coordinamento è necessaria la presenza della maggioranza degli eletti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Gruppo di Coordinamento si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Verificandosi questi requisiti, il Gruppo di Coordinamento si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.
Articolo 11. Referenti di Zona o di Settore
Sono nominati dal gruppo di coordinamento secondo le esigenze che si manifestino, durano in carica fino al termine del mandato del gruppo di coordinamento e devono essere rinominati all'atto di insediamento del nuovo coordinamento
Hanno il compito di monitorare e promuovere le attività della rete nelle zone o negli ambiti a loro assegnati, mantengono i contatti con gli enti e le associazioni di riferimento, propongono le adesioni alla rete e collaborano con il coordinamento nel realizzare le direttive dell’assemblea e su delega del coordinamento rappresentano l'associazione presso gli enti e le istituzioni.
Si riuniscono normalmente due volte all'anno e ogni qual volta la situazione lo richieda. Nel periodo ordinario mantengono i contatti con il gruppo di coordinamento e propongono interventi e iniziative.
Articolo 12. Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo dell’Associazione nominato dall’Assemblea dei soci
Dura in carica tre anni
Si compone di 3 membri effettivi ed uno supplente
Il Collegio elegge in suo seno il Presidente. Nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo, gli subentra il supplente .
Il Collegio potrà essere composto da persone interne od esterne all’associazione.
Al Collegio spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione; in particolare è incaricato di redigere la relazione all’Assemblea sui bilanci preventivo e consuntivo.
Articolo 13. Libri sociali
Recosol si obbliga alla tenuta dei seguenti libri:
a) il libro dei soci;
b) il libro dei verbali delle Assemblee;
c) il libro cassa delle entrate ed uscite;
d) il libro delle riunioni del Gruppo di Coordinamento.
e) il libro delle riunioni del Collegio dei Revisori
Essi devono essere istituiti e mantenuti aggiornati con annotazioni leggibili e veritiere
I libri sono conservati presso la sede sociale.
Articolo 14. Le entrate
Le entrate della Recosol sono costituite:
- dalle quote di iscrizione dei soci;
- dalle quote volontarie a cui si siano impegnati i soci sostenitori;
- dai contributi pubblici (provinciali, regionali, nazionali, europei o di organismi internazionali) ai quali si possa attingere in forza di particolari bandi o leggi;
- da iniziative di raccolta pubblica di fondi;
ed inoltre:
- da contributi volontari di associazioni o privati;
- da sponsorizzazioni;
- da ogni altra fonte
purchè siano compatibili con gli scopi sociali di Recosol
Articolo 15. Esercizi sociali
L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata al Gruppo di Coordinamento.
L’esercizio sociale inizia il 1 febbraio e termina il 31 gennaio di ogni anno.
Articolo 16. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento, l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
L’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 17. Rinvio
Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si rimanda alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano..
PER CONTRIBUIRE ALLE INIZIATIVE
DELLA
RETE DEI COMUNI SOLIDALI:
Rete Comuni Solidali
- Piazza Manzoni 10
10022 Carmagnola
Cassa di Risparmio Bra sede Carmagnola
IBAN -
IT 29 X060 9530 2600 0007 0105 627